Quesiti

Il valore dei terreni può essere rivalutato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 (e successive proroghe e modifiche) ai fini della determinazione del costo iniziale. A tal fine deve essere redatta apposita perizia giurata di stima. Il valore di perizia, inoltre, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva. Tale possibilità è stata prevista, da ultimo, dall’art. 1, comma 626, della legge n. 190 del 2014, per i terreni posseduti al 1° gennaio 2015, la cui relativa perizia deve essere redatta entro il 30 giugno 2015.

Una sia pur breve ma chiara ed esaustiva motivazione della segnalazione è indispensabile per una rapida ed efficace lavorazione da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. 
La motivazione va inserita nel campo “Gestione specifiche”. Cliccando sul pulsante “inserisci” verrà attivata una schermata vuota (foglio di testo) nella quale il funzionario può inserire una descrizione della segnalazione, anche ricorrendo alla funzionalità “copia/incolla” da documenti/file in suo possesso. Non è possibile, invece, allegare un file pdf o altro formato immagine. Completata la stesura della motivazione, prima di uscire dalla schermata, occorre salvare il testo, cliccando sull’apposito pulsante in fondo alla pagina. 
Se l’operazione di salvataggio è stata correttamente eseguita, nella sezione “Gestione specifiche” comparirà adesso il pulsante “modifica” ed a fianco di esso un’icona con il simbolo di un documento di testo. Inoltre, cliccando su “modifica” comparirà il testo inserito che potrà essere eventualmente anche modificato, con l’accortezza sempre di salvare eventuali successive modifiche. 

Sì, certo. Se acquisto un fabbricato (sia esso prima o seconda casa) e non dichiaro redditi, di fatto, ho fatto un investimento patrimoniale rilevante ai fini del redditometro in assenza di redditi dichiarati (dal contribuente e/o dal suo nucleo familiare) che giustifichino la capacità di spesa manifestata.

La plusvalenza immobiliare si realizza solo con la percezione del corrispettivo (criterio di cassa) quindi si deve prendere in considerazione il corrispettivo pattuito definitivamente ed effettivamente percepito.

Invero, anche il noleggio (leasing) può costituire fonte di innesco per accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. I canoni di leasing, infatti, sono comunque spese certe. Si ricorda però che il redditometro ex art. 38 del DPR n. 600/1973 trova applicazione per accertamenti nei confronti di persone fisiche. I percorsi di indagine nei confronti di imprenditori o professionisti sono collocati nell’ambito di collaborazione “Commercio e professioni”.

La fattispecie d’evasione individuata si concretizza con la cessione di fabbricati fatiscenti o comunque di cui sia prevista la demolizione, ma ceduti “formalmente” come fabbricati al fine di non fare emergere la plusvalenza da cessione di area fabbricabile.

Nel trasmettere una segnalazione qualificata utile ai fini di un accertamento sintetico, i Comuni non devono quantificare il maggior imponibile né la maggiore imposta. Tantomeno, devono calcolare il reddito sintetico, compito che spetta all’Amministrazione finanziaria. La proficua segnalazione di comportamenti d’evasione fiscale, in questi casi, sarà costituita dalla rilevazione e segnalazione di elementi indicativi di capacità di spesa manifestati dal contribuente in contrasto con i redditi dichiarati e/o posseduti dallo stesso e dal suo nucleo familiare. Ed esempio, la segnalazione di un contribuente che pur non dichiarando né possedendo alcun reddito acquista un immobile o un auto di lusso. Ed invero, in linea generale, pur essendo possibile, per alcune tipologie, che il Comune riesca ad inserire in segnalazione elementi tali da consentire l’emissione pressoché immediata dell’accertamento (più frequentemente l’imponibile piuttosto che l’imposta evasa), nella maggior parte dei casi – come quello del quesito – il Comune, non limitandosi ad indicare generici meri indizi di evasione, dovrà strutturare la segnalazione in modo da inserirvi elementi che possano costituire prova dell’evasione ossia che manifestino, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi e/o elusivi.

Con riferimento al titolare/committente dell’opera abusiva (privato), il percorso di indagine “abusivismo edilizio” può condurre a rilevare una capacità di spesa non coerente con la posizione reddituale complessiva dichiarata. Pertanto, è ininfluente che il fabbricato “abusivo” sia destinato ad abitazione principale.
Per completezza, si annota, inoltre, che ai sensi dell’art. 49 del T.U. Edilizia (DPR 380/2001), in ogni caso, gli interventi edilizi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano di alcuna agevolazione fiscale.

No, il Vaticano non è nella lista dei “Paesi Black List” del Decreto MEF del 4 maggio 1999. D’altro canto, non si registrano flussi significativi di emigrazione verso il Vaticano.