Quesiti

Sì, tramite interrogazione puntuale delle dichiarazioni. Se il contribuente è residente o ha sede legale (persona giuridica) nel territorio del Comune, sono visualizzabili tutti i quadri tranne quello degli oneri deducibili delle persone fisiche.

In merito ai “dati del funzionario” che inserisce la segnalazione, il Sistema propone in automatico codice fiscale, cognome e nome dell’utente abilitato. Oltre che per monitorare gli accessi alla procedura ed il corretto utilizzo della stessa, questi dati sono necessari per indicare all’Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza il soggetto al quale potranno essere eventualmente chieste ulteriori informazioni in merito alla segnalazione effettuata. Ovviamente i “dati del funzionario” che inserisce la segnalazione (operatore) possono non coincidere con quelli del funzionario che ha curato l’istruttoria o con quelli del dirigente che ne ha disposto la trasmissione.
Con espressa disposizione, infine, il Provvedimento 78785/2012 (par. 4.2) statuisce che “il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni è riservato esclusivamente agli operatori dell’Agenzia delle Entrate (…) e della Guardia di Finanza incaricati dei controlli” . Pertanto, i dati dell’operatore comunale che inserisce in Siatel-PuntoFisco la segnalazione qualificata, non vanno trasfusi nell’eventuale atto d’accertamento.

Il suo intervento è parzialmente vero. D’altro canto, solitamente i percorsi di indagine si sviluppano nei confronti di posizioni fiscali rilevanti nel territorio comunale: sarebbe quindi ridondante estendere l’accesso a ciascun Comune sull’intera banca dati di Anagrafe tributaria. Per approfondimenti istruttori che si rendessero necessari per approfondire singole posizioni che appaiano sintomatiche di comportamenti d’evasione fiscale, tuttavia, si suggerisce comunque di contattare la Direzione provinciale o la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente così da sviluppare (in cooperazione istituzionale con la stessa) proficue segnalazioni qualificate.

Con riferimento al campo “importo segnalato” si evidenzia che non è necessaria la sua compilazione, in quanto la procedura non genera alcun blocco. Ed invero, non sempre il Comune è in grado di individuare l’importo della segnalazione. D’altro canto, se il Comune è in grado di determinare l’importo della segnalazione, tale dato è utile in quanto rappresenta un indizio della rilevanza della stessa. In quest’ultimo caso, va valorizzato all’unità di euro, positivo e senza separatori delle migliaia (€ 100000). 
Premesso, poi, che rientra nelle specifiche competenze tecnico-istituzionali dell’Agenzia delle Entrate la quantificazione dell’imposta evasa, il campo “importo segnalato” può accogliere dati diversi a seconda della tipologia di segnalazione. 
Ad esempio, il Comune può indicare la stima dei “ricavi” emersi dall’istruttoria in caso di segnalazioni nell’ambito di collaborazione “commercio e professioni”, il canone di locazione non dichiarato in caso di affitti in nero, la rendita catastale dell’immobile non indicato in dichiarazione. 
In ogni caso, si ricorda di illustrare nella motivazione della segnalazione (da inserire nel campo “gestione specifiche”) la valenza eventualmente attribuita all’importo segnalato. 

Sulla piattaforma Siatel Punto Fisco sono disponibili forniture massive relative a contratti di energia elettrica e gas. Se il Comune non riesce a visualizzarle potrebbe esservi un problema di semplice abilitazione alla consultazione.

Nell’ambito della collaborazione, i Comuni possono chiedere una pluralità di informazioni alla Direzione provinciale territorialmente competente, ma ovviamente nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. D’Altro canto, si ricorda che una pluralità di dati sono acquisibili anche tramite le informazioni massive rese disponibili in Siate-PuntoFisco.

Come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29/05/2012, n. 78785, par. 3.4, le segnalazioni trasmesse dai Comuni all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza (ed all’INPS) “sono oggetto di valutazione da parte degli uffici dei rispettivi enti, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata, per la predisposizione dei rispettivi piani annuali dei controlli”. Con riguardo al criterio di proficuità comparata, si reputa pertinente richiamare – da ultimo – la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 6 agosto 2014, recante gli indirizzi operativi per l’anno 2014, in seno alla quale, la Direzione Centrale Accertamento precisa che “nello svolgimento delle attività di controllo i singoli uffici devono: · Effettuare un attento esame di proficuità comparata, privilegiando elementi da cui possano scaturire maggiori imposte accertabili, tralasciando quelli di scarsa rilevanza in termini di recupero di imposte o di minore sostenibilità, la cui valorizzazione può generare nei contribuenti l’opinione di un’Amministrazione che presta attenzione a situazioni poco significative o, ancor peggio, di natura esclusivamente formale”.

Tanti dati, in possesso dei Comuni, vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate ma occorre una loro elaborazione affinché possano dare luogo ad un accertamento. Se l’istruttoria viene condotta dal Comune che poi effettua la segnalazione qualificata, da un lato si risponde ad un principio di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione, dall’altro il Comune riceverà la quota incentivante.

Sì. Ad esempio, può essere interessante qualora il soggetto sia formalmente iscritto all’Aire, in quanto tale circostanza si rivela essere uno degli indizi comprovanti la permanenza del soggetto nel territorio italiano.