Quesiti

Il comma 337 della legge n. 311/2004 stabilisce che gli effetti fiscali decorrono dal 1°gennaio: 
– dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia in catasto (data indicata sulla richiesta notificata dal Comune); 
– dell’anno di notifica della richiesta del Comune (in mancanza dell’indicazione della data). 
Nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta per il quale la revisione catastale produce il suo effetto si deve ritrovare la rendita catastale aggiornata.

Il Comune può sapere a quali segnalazioni qualificate si riferiscono gli importi erogati dal Ministero dell’Interno a titolo di compartecipazione all’accertamento dei tributi erariali. 
Come testualmente chiarito nel Comunicato on line del 28 ottobre 2014 del Ministero dell’Interno, “gli importi attribuiti a ciascun ente (…) sono (…) comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Studi e Ricerche Economico Fiscali, al quale andranno richiesti eventuali chiarimenti sui criteri e sulle modalità di assegnazione degli stessi”.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 78785 del 29/05/2012 è stata disciplinata la ripartizione delle segnalazioni qualificate tra l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in base alla diversa tipologia. Di conseguenza, in un’ottica di efficienza ed efficacia, per alcune segnalazioni sia la fase dell’istruttoria che quella dell’accertamento confluiranno all’Agenzia delle Entrate, mentre per altre la fase dell’istruttoria verrà effettuata dalla Guardia di Finanza e quella dell’accertamento dall’Agenzia delle Entrate.
Le segnalazioni vanno sempre trasmesse esclusivamente tramite la procedura informatica presente in Siatel v2.0 – PuntoFisco. Le segnalazioni saranno recapitate automaticamente dalla procedura alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate secondo la rispettiva competenza. Si rinvia all Provvedimento sopra citato per l’individuazione dei criteri di ripartizione delle singole tipologie di segnalazioni.

I “vecchi” contratti di locazione possono essere individuati anche tramite la fornitura massiva “Atti di locazione di immobili”, che contiene i contratti di locazione registrati in anni precedenti ma «ancora in vita» nell’anno della fornitura.

Un percorso di indagine volto a rilevare comportamenti d’evasione fiscale da parte di ambulanti può essere avviato sia utilizzando come fonte d’innesco i verbali della Polizia municipale a carico di ambulanti abusivi sia traendo spunto dalle autorizzazioni regolarmente rilasciate dal Comune per poi approfondire la posizione fiscale dei singoli soggetti.
Si tenga conto, comunque, che frequentemente un ambulante abusivo è anche un evasore fiscale (cioè, svolge l’attività in assenza di partita Iva). Sicché può essere più proficuo avviare un percorso di indagine sugli ambulanti abusivi, sulla base dei verbali della Polizia municipale. 
D’altro canto, si tenga conto, altresì, che nella maggioranza dei casi di ambulanti abusivi si tratterà di fenomeni di microevasione del reddito d’impresa; ed i talune ipotesi – ad esempio, nel caso di ambulanti abusivi “occasionali” – non rileverà neppure l’evasione di un reddito d’impresa ma di un reddito occasionale (che ai fini fiscali è collocato nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i del TUIR). 
Una proficua segnalazione qualificata, pertanto, trarrà sì spunto dai verbali della Polizia municipale ma dovrà essere integrata con ulteriori approfondimenti: in primo luogo, sarà opportuno selezionare solo quegli ambulanti che presentino una pluralità di verbali a loro carico (e ciò per escludere l’occasionalità) o altri indizi di abitualità (es. dimensioni dell’area abusivamente occupata e attrezzatura utilizzata per la vendita; tipologia e quantità di merce offerta in vendita; etc.); quindi, va approfondita la posizione fiscale del soggetto (proprietà e data di acquisto dei mezzi di trasporto; redditi dichiarati; eventuali spese sostenute incompatibili con la posizione reddituale del contribuente; etc.). 

La locazione di fabbricati da parte di un ente non commerciale è soggetta ad imposta sui redditi (IRES) e va dichiarata nella dichiarazione modello UNICO ENC. In dettaglio, la mera locazione di fabbricati dà luogo a reddito fondiario (redditi da locazione) da dichiarare nel quadro RB; nel caso in cui la locazione avvenga nell’ambito di una attività “organizzata” in forma d’impresa (art. 55, comma 2, lett. a – TUIR), il canone concorre alla formazione del reddito d’impresa dell’Ente non commerciale da dichiarare nel quadro RG/RF del citato modello UNICO ENC.
Per completezza, si ricorda che l’attività di locazione “organizzata in forma d’impresa” deve essere non prevalente rispetto all’attività istituzionale; in caso contrario, l’Ente (con l’eccezione di alcune tipologie, quali gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 149, comma 4, del TUIR) perde la qualifica di “ente non commerciale”.

Interrogando in “Atti del registro” riguardanti un soggetto deceduto (de cuius), nella dichiarazione di successione il defunto è il dante causa, gli eredi sono le controparti (aventi causa). Nel caso in cui, invece, l’interrogazione riguardi un erede (avente causa), il termine “coparte” indica gli altri coeredi.

Il percorso di indagine “pompe funebri” suggerito ed illustrato nel webinar è stato testato con proficui risultati in quasi tutto il territorio nazionale. 
D’altro canto, è vero che questo percorso di indagine può risultare poco proficuo con riguardo ai piccoli Comuni, per la circostanza che un’agenzia di pompe funebri può operare in più territori comunali sicché il dato che un singolo piccolo Comune può ricavare dal proprio ufficio “Servizi cimiteriali” è necessariamente parziale ed incompleto. 
Però, anche da un dato parziale potrebbe emergere la rilevazione di ricavi incoerenti rispetto a quelli dichiarati. Nell’esperienza, sono state trasmesse anche segnalazioni qualificate da un piccolo Comune, per la circostanza che già i ricavi stimati sulla base delle sole autorizzazioni rilasciate dall’ufficio “Servizi cimiteriali” del predetto Comune sono risultati comunque superiori a quelli dichiarati dall’impresa di pompe funebri, che addirittura operava in più territori comunali. 
In margine, appare conferente annotare, infine, che qualunque percorso di indagine non può che essere elaborato sulla base del c.d. “caso più probabile” (id quod plerumque accidit) e va comunque adattato alle singole realtà economico-sociali. Sicché, rientra nell’esperienza che taluni percorsi di indagine possano essere più proficui in un territorio comunale e meno proficui in un altro. 
Si suggerisce, al riguardo, di sviluppare rapporti di collaborazione con la competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, la quale – anche sulla base della conoscenza istituzionale della realtà socio-economica in cui opera – può suggerire quali percorsi di indagine possano essere più proficui nel territorio comunale di riferimento.

Interrogando in “Atti del registro” chi ha effettuato la vendita di un immobile (“dante causa”), la coparte è quel soggetto che agisce insieme al dante causa (in pratica – nell’esempio, un altro venditore); la controparte è il soggetto che acquista.