Quesiti

Come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29/05/2012, n. 78785, par. 2.7, “per i periodi d’imposta i cui termini per l’esercizio dell’attività d’accertamento dell’Agenzia delle Entrate (…) decadono il 31 dicembre dell’anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica (…) è effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno”. Tale disposizione ha la sua ovvia ratio nel fatto che la struttura ricevente deve porre in essere l’attività istruttoria necessaria per accertare l’imponibile e l’imposta evasa e quindi provvedere – nei termini di decadenza – alla notifica dell’atto impositivo. In margine e per completezza, si accenna poi che i termini sono raddoppiati nel caso in cui la fattispecie d’evasione costituisca anche reato tributario ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000.

Fermo restando il criterio di proficuità comparata, anche con specifico riguardo ai tempi di trattazione delle singole segnalazioni, la tempistica di lavorazione (nell’ovvio rispetto dei termini di decadenza per l’azione di accertamento) è correlata ad una pluralità di variabili quali – ad esempio – l’anno di imposta segnalato, la tipologia di istruttoria da effettuare da parte delle struttura ricevente (AdE/GdF) etc.

Se il contribuente non è residente, il Comune potrà consultare soltanto i dati sintetici (riepilogativi) della dichiarazione dei redditi. Se invece il contribuente è residente, il comune potrà consultare tutti i quadri della dichiarazione dei redditi (ad eccezione dei quadri FA ed RP).

I nuclei antievasione sono strutture operative, appositamente costituite nei corpi e servizi di Polizia Locale, nelle quali sono assegnati compiti di contrasto all’evasione. A detti nuclei, non può essere attribuita la denominazione di Polizia Tributaria che può essere utilizzata solo a seguito di specifiche disposizioni normative.

Il legislatore non ha previsto alcun incentivo economico per i dipendenti comunali che partecipano alle attività di accertamento erariale. In assenza di esplicita previsione legislativa, come esiste per il recupero ICI, non è legittimo utilizzare gli incentivi attribuiti ai Comuni sulle maggiori somme riscosse per corrispondere compensi al personale.

L’indicazione del nome del funzionario ha un uso strettamente interno, la sua funzione è solo quella di dare la possibilità all’amministrazione finanziaria che riceve la segnalazione di contattare direttamente il funzionario per richiedere eventuali chiarimenti, approfondimenti o integrazioni documentali. Pertanto, i dati dell’operatore comunale che inserisce in Siatel-PuntoFisco la segnalazione qualificata, non vanno trasfusi nell’eventuale atto d’accertamento.

No, è necessario stipulare un’apposita convenzione con l’INPS per accedere alle banche dati specifiche dell’Ente.

L’art. 8, comma 13, della Legge della Regione Siciliana n. 26 del 9 maggio 2012, nel recepire la normativa nazionale sulla partecipazione incentivata all’accertamento dei tributi erariali, riconosce ai Comuni una quota incentivante (“a regime”) del 33% sui tributi erariali riscossi nel proprio territorio e ad essa “spettanti”. In ambito nazionale, la quota a regime è del 50% (art. 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). Nell’ambito della Regione Sicilia, per il triennio 2014, 2015 e 2016, la quota incentivante è provvisoriamente elevata al 100%, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 2014. In ambito nazionale, per il periodo 2012-2017, la quota incentivante è provvisoriamente elevata al 100 %, ai sensi dell’articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dal D.L. n. 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe). A voler essere puntuali, a normativa vigente, le quote incentivanti, pertanto, non coincideranno a partire dall’anno 2017.

Ai fini della prova contraria al redditometro, il contribuente-residente deve fornire la prova di avere sostenuto le spese con propri redditi dichiarati e/o posseduti o con redditi esenti o provenienti regolarmente da terzi. Potrà quindi provare anche che le provvista proviene da genitori residenti all’estero, ma la prova deve essere puntuale e non astratta: ad esempio, tramite la documentazione bancaria dei movimenti finanziari provenienti dal genitore residente all’estero.