Quesiti

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che nella maggior parte del periodo di imposta (183 gg) sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente oppure ai sensi del Codice Civile hanno nel territorio dello Stato il domicilio oppure la residenza. E’ sufficiente il verificarsi di uno solo dei tre requisiti (alternatività) affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.

No, tramite l’interrogazione puntuale “Atti del Registro“ è possibile visualizzare soltanto i dati dei contraenti (dante causa e avente causa), la tipologia dell’atto (es. compravendita, locazione), gli estremi e la data di registrazione dell’atto, l’ufficio competente e il valore dichiarato dalle parti.

Sì, tutti i Comuni possono vedere il modello 770. Si tenga conto che in riferimento ai contribuenti residenti nel territorio del Comune sarà visibile tutto il 770; per i non residenti sarà visibile solo il frontespizio.

Tramite Siatel v2.0 – PuntoFisco, il Comune può acquisire sia informazioni puntuali sul singolo contribuente relative ai dati anagrafici, ai modelli di dichiarazione (Unico -730- 770- Iva) e agli atti del registro, sia informazioni massive.
Queste ultime possono essere sintetiche (riepilogo redditi per categoria) e analitiche (singolo rigo della dichiarazione). Le informazioni massive inoltre possono essere estratte anche con riguardo agli Studi di settore (con indicazione delle unità locali destinate ad esercizio di attività ubicate nel Comune) e ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas disponibili in Anagrafe Tributaria.

Tramite Siatel-Punto fisco è possibile interrogare sempre fino alle ultime dichiarazioni disponibili in Anagrafe tributaria. Ovviamente, occorre tenere presente che, ad esempio, che alla data del 19 maggio 2015, non sono state ancora presentate le dichiarazioni per i redditi dell’annualità 2014 e, pertanto, sono consultabili le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2013. Si tenga presente, però, che il contribuente può ancora rettificare “a proprio favore” queste ultime dichiarazioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998). Così, ad esempio, il contribuente persona fisica può rettificare “a proprio favore” la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2013 (UNICOPF 2014) entro il 30 settembre 2015.

Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto speciale e del DPR 26 luglio 1965, n. 1074, “spettano” alla Regione Siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, salvo alcune limitate eccezioni (ad esempio, tributi speciali catastali nonché imposte di produzione, monopolio dei tabacchi, lotto e lotterie a carattere nazionale). Ne consegue che rientra nella competenza della Regione Sicilia adottare i provvedimenti per l’erogazione delle somme spettanti ai Comuni beneficiari (cfr. Circolare n. 1 del 15 giugno 2012 dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana). D’altro canto, per i tributi erariali accertati e riscossi in Sicilia ma affluenti all’Erario nazionale (tributi speciali catastali), la quota incentivante è erogata direttamente con Provvedimento del Ministero dell’Interno.

Nelle interrogazioni puntuali delle dichiarazioni del contribuente, sia la “x” che il segno “-” indicano che non sono presenti dichiarazioni. Il flag verde indica la presenza di una dichiarazione.

Ai fini della soggettività d’imposta IRPEF, ciò che conta – per il fisco italiano – non è la cittadinanza bensì la residenza fiscale. Ad esempio, un cittadino americano che trasferisce la residenza definitivamente in Italia diverrà un contribuente italiano.

La procedura non consente di allegare alcun tipo di file. Ed invero, è possibile solo selezionare l’apposito “box” per segnalare che sono presenti documenti cartacei, disponibili su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. 
Si suggerisce di predisporre per ogni singola segnalazione un apposito fascicolo, contenente le interrogazioni effettuate, la documentazione in possesso del Comune (esempio, eventuali verbali; copia avvisi di accertamento Ici-Imu; …) ed ogni altro documento che sia stato assunto a supporto dell’istruttoria.