Quesiti

Ricordando che l’abuso edilizio (ai fini fiscali) rileva non in quanto illecito urbanistico ma in quanto indice di un fenomeno d’evasione fiscale, si conferma che anche la chiusura abusiva di un’area demaniale può costituire indizio di un più ampio fenomeno di evasione fiscale.

La nomina di un singolo funzionario dedicato all’attività di “referente” per l’attività di raccordo con i Comuni nell’ambito della partecipazione all’attività dell’accertamento dei tributi erariali, rientra nella competenza istituzionale di ogni singola struttura. In ogni caso, anche in mancanza di un referente, il Comune troverà sempre un interlocutore presso le strutture destinatarie in considerazione della sinergia tra gli Enti voluta dal legislatore.

Tutti i terreni censiti in catasto, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RA.

Il percorso descritto nel webinar è riferito ai soggetti iscritti all’AIRE e la finalità è quella di individuare quei soggetti che fittiziamente trasferiscono la residenza all’estero. Mantenere la propria residenza in Italia e lavorare all’estero è legittimo. La tassazione avverrà in Italia secondo le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione transazionale sottoscritte con i singoli Paesi.

La motivazione della segnalazione è importantissima. Indicando solo i dati dell’inquilino non consente alla struttura ricevente (Guardia di Finanza, per la prima istruttoria) di avere un’agevole cognizione degli elementi di prova e del percorso di indagine svolto dal Comune per individuare il fenomeno d’evasione.

Alla data di svolgimento del webinar (5 novembre 2015), la Svizzera è inserita nella lista dei “Paesi Black List” del Decreto MEF del 4 maggio 1999. Questo comporta che, nei casi di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria su un soggetto iscritto all’AIRE che dichiara il suo trasferimento in Svizzera, vi è un’inversione dell’onere della prova e dovrà essere il contribuente stesso a dare prova del suo effettivo trasferimento in Svizzera.

Se un soggetto è effettivamente trasferito all’estero e lavora, ad esempio, tutto l’anno all’estero ma non è iscritto all’AIRE, sarà considerato per legge fiscalmente residente in Italia e dovrà pertanto dichiarare comunque in Italia i redditi all’estero percepiti, fatta salva l’applicazione delle convenzioni bilaterali per evitare la doppia tassazione transnazionale.

Si, infatti nei casi di affitto in nero si hanno due fenomeni di evasione: evasione dell’Irpef sul canone di locazione (e pertanto va segnalato il proprietario) ed evasione dell’imposta di registro per omessa registrazione del contratto di locazione. In quest’ultimo caso, va segnalato anche l’inquilino, in quanto l’imposta di registro è dovuta in solido da ambedue i contraenti.

Ai fini della prova dell’effettiva residenza in Italia di un soggetto, è sempre utile controllare la situazione “residenziale” del coniuge, a prescindere dalla presenza o meno del regime della comunione. Ed invero, la residenza in Italia del coniuge non è da sola una prova di residenza fittizia all’estero dell’altro coniuge; ma può costituire un utile indizio che conduce ad approfondire la ricerca di altri elementi e circostanze di fatto dai quali possa desumersi la permanenza in Italia del soggetto “formalmente” espatriato all’estero.