Quesiti

Si suggerisce, in prima approssimazione, di prendere contatti con la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che nello spirito della collaborazione istituzionale potrà eventualmente fornire utili suggerimenti.

Sulla Piattaforma Siatel, il Comune può, nella sezione relativa alla trasmissione delle segnalazioni, monitorare costantemente lo stato delle segnalazioni trasmesse e può visualizzare anche se sono state archiviate.

In Siatel-PuntoFisco ciascun Comune può, tra l’altro, avere conoscenza delle somme riscosse per ciascuna segnalazione da esso trasmessa.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento, con nota del 2012 indirizzata anche all’ANCI, non è obbligatorio l’inserimento nel corpo della motivazione dell’atto impositivo dei dati identificativi dell’ente locale che ha effettuato la segnalazione. Ed invero, l’adozione di una formula del tipo “segnalazione di natura qualificata acquisita dall’Ufficio” appare conforme con la ratio sottesa all’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

A seguito della stipula della convenzione di Cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate, il Comune può accedere attraverso il canale telematico SIATEL alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria e mediante la consultazione per singolo soggetto o per dati massivi può riscontrare i dati fiscali. 
Il Comune inoltre, al fine di ottimizzare l’attività di segnalazione all’Amministrazione finanziaria di comportamenti evasivi, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, può disporre la costituzione di gruppi operativi composti da funzionari appartenenti ai vari uffici potenzialmente interessati.

Tramite Siatel v2.0 Punto Fisco, il Comune può monitorare lo stato di lavorazione delle segnalazioni qualificate trasmesse. La funzione “Elenco” della procedura consente di avere una visione d’insieme di tutte le segnalazioni inserite (sia quelle salvate e non ancora inviate sia quelle inviate). 
Tramite tale funzione, il Comune può monitorare: 
– Se la segnalazione è stata “presa in carico” dalla struttura destinataria;
– Se è stata effettuata una attività istruttoria esterna (“segnalazione collegata a verifica”); 
– Se è stato notificato al contribuente l’avviso di accertamento (“segnalazione collegata ad accertamento”); 
– Se la segnalazione è stata “archiviata”. 
Tramite il monitoraggio effettuato, il Comune potrà chiedere alla struttura competente ulteriori aggiornamenti.

Sì, vanno trasmesse due segnalazioni qualificate soprattutto perché, con riguardo all’imposta di registro, il contribuente (acquirente) – sebbene obbligato in solido con il venditore – è un contribuente diverso da quello individuato ai fini Irpef (omessa dichiarazione della plusvalenza).

La rivalutazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 (e successive proroghe e modifiche; da ultimo legge n. n. 190 del 2014) e l’imposta sostitutiva dovuta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi; ad esempio, per l’anno 2015 (UNICOPF2016), nel quadro RM – Sezione X.
D’altro canto, il valore di perizia sostituisce il costo iniziale di acquisto del terreno ai fini del calcolo della plusvalenza immobiliare. Pertanto, nulla esclude che il prezzo di vendita riscosso sia comunque superiore al valore di perizia. In tale evenienza, la plusvalenza immobiliare, data dalla differenza tra prezzo di vendita e valore di perizia, va dichiarata nel quadro RM (trattandosi nel quesito di cessione di terreno edificabile), in apposita sezione.

Ai sensi dell’art. 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. decreto sul Federalismo fiscale municipale), la quota incentivante è attribuita al Comune segnalatore sulla base delle somme riscosse a seguito dell’accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, per le Regioni a Statuto ordinario rileva anche la riscossione a titolo non definitivo (salvo conguaglio); per le Regioni a Statuto speciale occorre vedere la norma di recepimento (in Sicilia, rileva il riscosso a titolo definitivo). A livello pratico, poiché la determinazione delle somme riscosse richiede – com’è intuitivo – un complesso flusso di lavorazione dei dati da parte delle strutture competenti, la materiale erogazione in un anno è calcolata sulla base dei dati dell’anno precedente. Così, con Provvedimento del Ministero dell’Interno del 22 ottobre 2014 è stata disposta l’erogazione della quota incentivante spettante ai Comuni per l’anno 2013.